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fatturazione elettronica

Detrazione IVA fatture in ritardo: nuove scadenze decreto Omnibus

A cura della Redazione ProfessionistaAI11 agosto 20263 min di letturaAggiornato: 11 agosto 2026 alle ore 13:06
Detrazione IVA fatture in ritardo: nuove scadenze decreto Omnibus

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 il decreto correttivo Omnibus, il cui articolo 12 estende significativamente i termini per registrare le fatture d'acquisto e per esercitare il diritto alla detrazione IVA 1. La novità incide direttamente sulla gestione delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio e risolve un'annosa criticità per commercialisti e partite IVA: la perdita della detrazione su documenti ricevuti "a cavallo d'anno".

La nuova finestra di detrazione

Il meccanismo introdotto è lineare: una fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2026, ricevuta nell'anno successivo purché entro il 30 aprile 2027 — termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA — potrà essere registrata in un apposito sezionale e la relativa imposta detratta nel modello IVA 2027 relativo all'anno 2026 1. In sostanza, il legislatore ripristina una finestra biennale per l'esercizio della detrazione, superando la stretta che negli ultimi anni aveva compresso i tempi operativi 2.

La ratio è duplice. Da un lato, la piena tracciabilità garantita dalla fatturazione elettronica via SDI rende meno necessari termini brevi di registrazione come strumento di controllo 2. Dall'altro, la riforma risponde alle esigenze concrete degli operatori in regime di adempimento collaborativo — che necessitano di tempi più lunghi per i controlli interni — ma si applica a beneficio di tutti i contribuenti 1. La Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate ha del resto confermato il principio per cui, ai fini IVA, rileva sempre il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, a prescindere da versamenti periodici o liquidazioni già effettuati 7.

Note di credito e procedure concorsuali

Il decreto interviene anche sul fronte delle note di variazione in caso di procedure concorsuali. Per una liquidazione giudiziale aperta a dicembre 2026, il creditore potrà emettere la nota di accredito non più entro il 30 aprile 2027, bensì entro il 30 aprile 2029 1. Si tratta di un allungamento di due anni che tiene conto dei tempi fisiologici delle procedure e allinea il diritto interno alla disciplina IVA europea, come segnalato anche dall'analisi di Eutekne ripresa da VATupdate 2.

Implicazioni operative per gli studi professionali

Per i commercialisti che gestiscono la fatturazione elettronica dei clienti, la riforma impone un aggiornamento delle procedure interne. Occorre ricordare che i file delle fatture elettroniche restano disponibili sullo SDI fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione 9, un termine che ora si sovrappone perfettamente alla nuova finestra di detrazione. Le deleghe già in essere al 5 dicembre 2025 per l'accesso ai servizi online continueranno a produrre effetti fino alla scadenza naturale, comunque non oltre il 28 febbraio 2027 9: gli intermediari devono quindi pianificare il rinnovo per non trovarsi senza accesso ai documenti dei clienti proprio nel momento cruciale.

Sul piano delle liquidazioni periodiche, va tenuto presente che la comunicazione LIPE relativa all'ultimo trimestre scade a fine febbraio 5 e che eventuali correzioni possono essere presentate prima della dichiarazione annuale IVA. La nuova disciplina non modifica questi adempimenti infrannuali, ma amplia la possibilità di recuperare detrazioni in sede dichiarativa.

Per gli studi, l'azione immediata è triplice: verificare lo stato delle deleghe uniche e programmare i rinnovi; aggiornare i sezionali di registrazione per le fatture a cavallo d'anno; monitorare l'iter parlamentare del decreto — lo Speciale Telefisco del 24 settembre dedicherà una sessione specifica alle novità IVA in materia di fatture e detrazioni 8.