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    Lavoro autonomo e professionisti: equo compenso, tutele, ISCRO e novità

    A cura della Redazione ProfessionistaAIRevisionato da Pierlio Baratta, Commercialista

    Pubblicato il Ultima revisione il 9 min di lettura

    Una bilancia a piatti in una stanza vuota: una figura di spalle aggiunge un blocco sul piatto più leggero per riequilibrarla.

    In sintesi

    • L'equo compenso della L. 49/2023 protegge il professionista solo nei rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione.
    • Contro un compenso non equo il professionista può agire davanti al tribunale del proprio luogo di residenza e ottenere anche un indennizzo fino al doppio della differenza.
    • La L. 81/2017 tutela tutti gli autonomi con contratto scritto, inefficacia delle clausole abusive, termini di pagamento entro 60 giorni e sospensione del rapporto per malattia o gravidanza.
    • Per il 2026 la domanda ISCRO va presentata entro il 31 ottobre e la soglia di reddito da lavoro dipendente per il forfettario sale a 35.000 euro.
    • Il D.Lgs. 179/2026 in vigore dal 23 ottobre 2026 lega formazione e compenso all'uso dell'intelligenza artificiale, ma richiede ulteriori atti attuativi.

    Chi è il lavoratore autonomo e quali regole lo riguardano

    Sotto l'etichetta di lavoro autonomo convivono figure molto diverse: liberi professionisti iscritti a un ordine o collegio, professionisti non ordinistici, collaboratori con partita IVA, artigiani e commercianti. Per chi lavora in proprio, i riferimenti normativi principali sono tre.

    • La L. 22 maggio 2017, n. 81, il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, in vigore dal 14 giugno 2017, che fissa le tutele di base nei rapporti con i committenti1.
    • La L. 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso, in vigore dal 20 maggio 2023, che riguarda i professionisti nei rapporti con i cosiddetti committenti forti2.
    • Le norme fiscali e previdenziali: regime forfettario, Gestione Separata INPS o casse professionali, ammortizzatori come l'ISCRO.

    La distinzione tra autonomia vera e subordinazione mascherata resta centrale: quando la partita IVA nasconde un rapporto di dipendenza, le tutele cambiano radicalmente. Il tema è approfondito nella guida sulle partite IVA subordinate e i criteri di riqualificazione.

    Equo compenso: cos'è e a chi si applica

    La L. 49/2023 definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale2. La legge vale per avvocati, professioni ordinistiche e professioni non ordinistiche, ciascuna con i propri parametri di riferimento2.

    I committenti obbligati

    L'equo compenso non si applica a qualsiasi cliente. L'art. 2 della legge circoscrive l'ambito ai rapporti con banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e grandi imprese3. Sono grandi imprese quelle che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato più di cinquanta lavoratori o hanno avuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro3. Le due soglie sono alternative: basta superarne una4.

    Con il privato cittadino, la piccola impresa o il professionista collega, il compenso resta libero, fermi gli obblighi deontologici dei singoli ordini.

    I parametri

    Il riferimento per stabilire se un compenso è equo sono i parametri ministeriali delle singole professioni. La legge prevede che siano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi3.

    Cosa succede se il compenso non è equo

    Le clausole che fissano un compenso non equo, o che scaricano sul professionista condizioni squilibrate, sono colpite da nullità e il compenso può essere rideterminato dal giudice. Le tutele operano su tre livelli.

    L'azione del professionista

    Il professionista può agire davanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza o il domicilio, senza dover inseguire il committente nella sua sede5. Oltre a rideterminare il compenso, il giudice può condannare il cliente a pagare un indennizzo fino al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello equo3. Nella procedura può pesare anche il parere di congruità rilasciato dall'ordine di appartenenza5.

    Un esempio di calcolo

    Ipotesi a solo scopo illustrativo: un ingegnere concorda con una società con 200 dipendenti un compenso di 4.000 euro per un incarico che, secondo i parametri, varrebbe 10.000 euro. La differenza è di 6.000 euro. Il giudice può riconoscere i 6.000 euro mancanti e, in aggiunta, un indennizzo fino a 12.000 euro, cioè il doppio della differenza3. La misura effettiva dell'indennizzo dipende dalla valutazione del giudice.

    Il ruolo degli ordini

    I Consigli nazionali degli ordini e collegi possono rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria quando rilevano violazioni della disciplina sull'equo compenso3. Agli ordini spetta inoltre introdurre norme deontologiche che sanzionano l'iscritto che accetta o propone compensi non equi5.

    Avvocati: il nuovo art. 25-bis del codice deontologico

    Per gli avvocati la regola deontologica è contenuta nell'art. 25-bis del codice deontologico forense. Dopo i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Consiglio nazionale forense lo ha riformulato con la delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, entrata in vigore il 7 aprile 20264.

    Le novità principali:

    • l'obbligo di pattuire un compenso equo vale solo nei rapporti con i soggetti indicati dalla L. 49/2023, non con tutta la clientela4;
    • sono espressamente escluse le prestazioni rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione4;
    • quando il contratto è predisposto dall'avvocato, scatta un obbligo di informativa scritta al cliente6.

    Le sanzioni sono graduate: chi viola il divieto di compenso non equo rischia la censura, mentre la mancata informativa scritta comporta l'avvertimento6. L'operatività della norma è stata chiarita dal CNF con la circolare n. 1-C-2026 dell'8 aprile 20266.

    Le tutele della L. 81/2017 per tutti gli autonomi

    A differenza dell'equo compenso, la L. 81/2017 protegge il lavoratore autonomo a prescindere dalla dimensione del committente.

    Contratto scritto e clausole abusive

    La legge prevede la forma scritta del contratto e individua le condotte abusive del committente che rendono inefficaci determinate clausole (art. 3)7. Tra queste rientrano gli accordi che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento7. La scheda ministeriale ricorda che la legge disciplina anche l'abuso di dipendenza economica e i ritardi nei pagamenti7.

    Gravidanza, malattia e infortunio

    L'art. 14 tutela gli autonomi che lavorano in modo continuativo per un committente. In caso di gravidanza, malattia o infortunio il rapporto non si estingue ma resta sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare8. Se la malattia o l'infortunio impediscono l'attività, il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per tutta la durata dell'evento, fino a un massimo di due anni8.

    ISCRO: l'indennità per chi ha perso reddito

    L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è un sostegno per gli autonomi iscritti alla Gestione Separata che hanno subito un calo di reddito. I requisiti sono disciplinati dalla L. 213/20239. Tra i principali:

    • reddito da lavoro autonomo dell'anno precedente la domanda inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni ancora prima9;
    • partita IVA attiva da almeno tre anni alla data della domanda9.

    La scheda INPS indica anche le cause di decadenza e di incompatibilità, da verificare prima di inviare la domanda9.

    Scadenza 2026

    Con il messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026 l'INPS ha consentito la presentazione delle domande per il 2026 a partire dal 15 giugno10. Il termine ultimo è il 31 ottobre 202610: chi ha i requisiti e non ha ancora presentato domanda deve muoversi senza attendere gli ultimi giorni.

    Fisco e contributi: forfettario e Gestione Separata

    Regime forfettario

    Il forfettario è accessibile a chi, nell'anno precedente, ha conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro11. Se nel corso dell'anno si superano i 100.000 euro, il regime cessa di applicarsi già dallo stesso anno11. L'imposta sostitutiva ordinaria è del 15% e sostituisce imposte sui redditi e IRAP12.

    Chi ha anche redditi da lavoro dipendente deve rispettare una soglia ulteriore: la legge di bilancio 2026 l'ha portata da 30.000 a 35.000 euro anche per il 202612. Esempio: un dipendente part-time con 32.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel 2025 che apre una partita IVA può applicare il forfettario nel 2026, purché rispetti gli altri requisiti; con 36.000 euro ne sarebbe escluso.

    Contributi alla Gestione Separata

    I professionisti senza cassa e i parasubordinati versano i contributi alla Gestione Separata INPS. Aliquote, minimale e massimale per il 2026 sono indicati nella circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 813, alla quale conviene fare riferimento per il calcolo puntuale.

    I versamenti si fanno con F24 e seguono il calendario delle imposte: entro il 30 giugno si salda l'anno precedente e si versa il primo acconto dell'anno in corso14. I pagamenti possono essere differiti di 30 giorni con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse14. Il versamento dei contributi si intreccia con i controlli fiscali sui movimenti bancari: su questo aspetto è utile la guida sulle presunzioni fiscali nei controlli sui conti correnti dei professionisti.

    Le novità per gli ordini: intelligenza artificiale e riforma

    Il D.Lgs. 179/2026

    Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, adegua l'ordinamento all'AI Act ed entra in vigore il 23 ottobre 202615. Il decreto chiede agli ordini di prevedere percorsi formativi sull'intelligenza artificiale e introduce una modulazione dell'equo compenso legata al rischio del sistema di IA impiegato nella prestazione15. La norma però non è immediatamente operativa15: contenuti dei corsi, monte ore e criteri di modulazione del compenso andranno definiti con atti successivi. Fino ad allora conviene non dare per scontati obblighi formativi specifici o riduzioni di compenso.

    La riforma degli ordinamenti professionali

    È in discussione in Parlamento un disegno di legge di riforma degli ordinamenti professionali, che sarà seguito da decreti attuativi16. Le linee guida prevedono l'obbligo di polizza di responsabilità civile, con possibilità di convenzioni collettive, e l'equo compenso come parametro uniforme per tutte le professioni, con criteri definiti dai Consigli nazionali e approvati dal ministero vigilante17. Si tratta di un testo non ancora approvato: le regole attuali restano quelle della L. 49/202317.

    Errori frequenti

    • Pretendere l'equo compenso da qualsiasi cliente. La tutela della L. 49/2023 vale solo con banche, assicurazioni, PA e imprese sopra le soglie di dipendenti o ricavi3.
    • Verificare le soglie dell'impresa sull'anno sbagliato. Dipendenti e ricavi si guardano nell'anno precedente al conferimento dell'incarico3.
    • Accettare pagamenti a 90 o 120 giorni. Per gli autonomi i termini oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura sono considerati abusivi7.
    • Lavorare senza contratto scritto. Senza forma scritta diventa difficile far valere le tutele della L. 81/20177.
    • Dimenticare l'informativa scritta. Per l'avvocato che predispone il contratto la mancanza comporta l'avvertimento disciplinare6.
    • Calcolare male la soglia del forfettario. Oltre ai ricavi entro 85.000 euro, chi ha redditi da lavoro dipendente deve rispettare il limite di 35.000 euro per il 202612.
    • Lasciar scadere l'ISCRO. Per il 2026 il termine è il 31 ottobre10.

    Quando rivolgersi a un professionista

    Alcune situazioni richiedono un supporto qualificato:

    • contestazione del compenso con un committente forte: serve un avvocato per valutare l'azione di rideterminazione e l'indennizzo, eventualmente con il parere di congruità dell'ordine5;
    • dubbi sulla natura del rapporto, quando il committente impone orari, sede e mono-committenza: il consulente del lavoro può valutare se si tratta di subordinazione mascherata;
    • scelta del regime fiscale, soprattutto se si cumulano redditi da lavoro dipendente e autonomo o ci si avvicina alle soglie di 85.000 e 100.000 euro11;
    • domanda ISCRO con requisiti incerti, per esempio in caso di anni con redditi molto variabili9;
    • contratti per prestazioni che usano sistemi di IA, in attesa delle regole attuative del D.Lgs. 179/202615.

    Per un quadro più ampio sul peso del fisco sugli autonomi rispetto ai dipendenti si può consultare l'analisi sui dati MEF relativi all'IRPEF pagata dagli autonomi.

    Domande frequenti

    L'equo compenso vale anche con i clienti privati?

    No. La L. 49/2023 si applica solo ai rapporti con banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e imprese che nell'anno precedente all'incarico avevano più di 50 dipendenti o ricavi oltre 10 milioni di euro. Con privati e piccole imprese il compenso resta libero, salvo le regole deontologiche dell'ordine.

    Cosa posso ottenere se un committente forte mi paga meno del dovuto?

    Puoi chiedere al tribunale del tuo luogo di residenza o domicilio la rideterminazione del compenso secondo i parametri. Il giudice può anche condannare il cliente a un indennizzo fino al doppio della differenza tra compenso pattuito e compenso equo.

    Un committente può pagarmi a 90 giorni?

    La L. 81/2017 considera abusive, e quindi inefficaci, le clausole che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. La tutela vale per tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dalle dimensioni del committente.

    Entro quando va presentata la domanda ISCRO per il 2026?

    Il termine ultimo è il 31 ottobre 2026; le domande sono state riaperte dal 15 giugno 2026. Servono, tra gli altri requisiti, una partita IVA attiva da almeno tre anni e un reddito dell'anno precedente inferiore al 70% della media dei due anni prima.

    Posso stare nel forfettario se ho anche un lavoro dipendente?

    Sì, se nell'anno precedente il reddito da lavoro dipendente non ha superato la soglia, che per il 2026 è di 35.000 euro. Restano fermi gli altri requisiti, a partire dal limite di 85.000 euro di ricavi o compensi.

    Il D.Lgs. 179/2026 sull'intelligenza artificiale è già applicabile?

    Il decreto entra in vigore il 23 ottobre 2026, ma non è immediatamente operativo. Formazione obbligatoria sull'IA e modulazione del compenso in base al rischio del sistema usato richiedono atti attuativi successivi.

    Fonti (17)

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      LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 - NormattivaFonte ufficiale · normattiva.it ·
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      LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 - NormattivaFonte ufficiale · normattiva.it ·
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      GAZZETTA UFFICIALEFonte ufficiale · gazzettaufficiale.it ·
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      Equo compenso: la guidaaltalex.com ·
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      CaricaarticoloFonte ufficiale · gazzettaufficiale.it ·
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      Legislatura 19ª - Dossier n. 580 Vol. IFonte ufficiale · senato.it ·
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      Gestione Separata: le aliquote contributive per il 2026Fonte ufficiale · inps.it ·
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