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    Sovraindebitamento 2026: procedure, OCC e consultazione AE

    A cura della Redazione ProfessionistaAI16 luglio 20263 min di letturaAggiornato: 16 luglio 2026 alle ore 19:26
    Sovraindebitamento 2026: procedure, OCC e consultazione AE

    L'Agenzia delle Entrate ha messo in consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026 la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del sovraindebitamento e dell'esdebitazione previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 2. È il segnale che la materia è ormai centrale nel rapporto tra Fisco e debitori non fallibili — e che l'interpretazione dei profili tributari richiede un confronto strutturato con gli operatori. Intanto, sul territorio, proliferano agenzie non autorizzate che promettono soluzioni rapide al di fuori della legge, esponendo chi è in difficoltà a rischi gravissimi.

    Le procedure disponibili e la bozza di circolare

    Il D.Lgs. n. 14/2019 — che ha assorbito e riformato la previgente legge n. 3/2012 10 — offre al debitore sovraindebitato tre percorsi distinti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268-277) 7. Possono accedervi consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale 1. L'esdebitazione — compresa quella dell'incapiente ex art. 283 CCII — consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la liberazione dai debiti residui, con obbligo di pagamento sopravvenuto entro quattro anni dalla pronuncia 7.

    La bozza di circolare (Parte II, giugno 2026) affronta specificamente i profili fiscali di queste procedure, analizzando il trattamento tributario dei piani di ristrutturazione e dei concordati minori sotto il profilo delle imposte dirette e indirette 9. I soggetti interessati possono inviare osservazioni all'indirizzo dedicato entro il 24 luglio, contribuendo alla formazione della prassi interpretativa definitiva 2. È prevista la pubblicazione successiva delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, e alla liquidazione giudiziale 9.

    L'OCC come presidio di legalità contro i falsi rimedi

    Nessuna procedura di sovraindebitamento può essere avviata senza l'intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC) iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia 8. Gli OCC — costituiti da ordini professionali di commercialisti, avvocati, notai, enti pubblici o camere di commercio — nominano il gestore della crisi, figura che affianca il debitore nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori 8. Il Ministero esercita funzioni di monitoraggio e gestione del Registro nell'ambito del programma dedicato alle libere professioni e alla vigilanza sugli ordini 3.

    Rivolgersi a soggetti non iscritti espone il debitore all'inefficacia degli atti compiuti e a possibili responsabilità penali 8. I sovraindebitati che non trovano accesso al credito legale sono particolarmente vulnerabili: rischiano di cadere nelle mani di usurai o di operatori non autorizzati 5. Il Fondo antiusura 2026, con le nuove regole per Confidi e associazioni, opera come presidio complementare nella prevenzione del fenomeno 5. L'orientamento del debitore verso strumenti legali — OCC, procedure CCII, Fondo antiusura — resta la prima linea di difesa contro soluzioni ingannevoli.

    Indicazioni operative per il professionista

    Il termine del 24 luglio 2026 per la consultazione pubblica rappresenta un'occasione concreta per incidere sulla prassi fiscale in materia 2. Chi assiste debitori non fallibili deve verificare sempre l'iscrizione dell'OCC al Registro ministeriale, accertare la meritevolezza del cliente e scegliere la misura di protezione appropriata come decisione strategica, non come automatismo 4. Ignorare il quadro normativo o affidarsi a intermediari improvvisati non configura solo un errore tecnico: è un rischio patrimoniale e penale che ricade tanto sul debitore quanto sul professionista che lo assiste.