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    regime forfettario

    Forfettario vs ordinaria 2026: convenienza e procedure

    A cura della Redazione ProfessionistaAI25 agosto 20263 min di letturaAggiornato: 26 agosto 2026 alle ore 17:26
    Forfettario vs ordinaria 2026: convenienza e procedure

    La fascia di partite IVA con ricavi tra 70.000 e 85.000 euro – circa 800.000 soggetti secondo le stime del MEF 8 – si trova nel 2026 a un bivio strategico: restare nel regime forfettario o transitare alla contabilità ordinaria, sfruttando le nuove regole di deducibilità introdotte dal D.Lgs. 192/2023 10 e l'assetto IRPEF ridisegnato dalla Legge di Bilancio 2025 4. La decisione non è più soltanto una questione di soglie superate, ma di pianificazione fiscale consapevole.

    Quando il forfettario non conviene più

    Il regime forfettario applica un'imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sul reddito determinato moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività ATECO, con soglia di accesso confermata a 85.000 euro anche per il 2026 1. Il sistema è vantaggioso finché i costi reali dell'attività restano contenuti: il punto di indifferenza fiscale si colloca attorno al 35-40% di incidenza dei costi effettivi sui ricavi 7. Al di sopra di tale soglia, la deduzione analitica del regime ordinario genera un risparmio netto significativo.

    La forbice si amplia per chi sostiene spese rilevanti per collaboratori, formazione e beni strumentali. Il D.Lgs. 192/2023 ha esteso la deducibilità integrale dei beni strumentali fino a 5.000 euro di costo unitario e portato al 100% quella delle spese di formazione fino a 10.000 euro annui 10. Le spese per collaboratori e dipendenti dello studio diventano integralmente deducibili nell'anno di pagamento 10. Nel forfettario, inoltre, non si applicano le detrazioni IRPEF per figli a carico, spese sanitarie e interessi su mutuo, né è possibile dedurre i contributi previdenziali al 100% 7.

    Con le tre aliquote IRPEF vigenti – 23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre 4 – un professionista con 80.000 euro di compensi e costi reali al 50% risparmia tra 4.000 e 6.000 euro annui passando all'ordinario 7.

    Procedure e adempimenti nella transizione

    La fuoriuscita avviene per obbligo – superamento di 85.000 euro con cessazione dall'anno successivo, o di 100.000 euro con cessazione immediata 1 – oppure per scelta volontaria. La variazione si comunica tramite comportamento concludente (fatturazione con IVA, tenuta dei registri) e va formalizzata con la variazione dati IVA entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione 2.

    Gli obblighi che scattano sono sostanziali: liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali, dichiarazione IVA annuale e, per chi opta per la contabilità ordinaria, libro giornale, libro mastro e inventari 9. Chi sceglie la contabilità semplificata – accessibile per professionisti con compensi fino a 400.000 euro – può limitarsi ai registri IVA integrati 5. I costi annui di compliance passano da 500-1.500 euro del forfettario a 2.000-6.000 euro per l'ordinaria 5.

    Occhio alla rettifica IVA ex art. 19-bis2 DPR 633/72: sui beni strumentali acquistati negli ultimi cinque anni in regime forfettario va recuperata la detrazione pro-quota 6. Il primo anno di regime ordinario comporta inoltre il versamento degli acconti IRPEF in misura piena, con potenziale effetto negativo sulla liquidità 9.

    Per chi transita nel biennio 2025-2026, il Concordato Preventivo Biennale offre un cuscinetto di stabilizzazione: blocca l'imponibile concordato per due anni con protezione dagli accertamenti analitici, ma è riservato ai soggetti ISA e quindi disponibile solo dopo l'uscita dal forfettario 8.

    Cosa fare adesso

    Chi prevede di superare la soglia nel 2026, o chi registra un'incidenza di costi reali superiore al 40%, deve effettuare una simulazione comparata entro fine anno. Elementi determinanti: costi effettivi deducibili, detrazioni personali non fruibili in forfettario, costo aggiuntivo del commercialista e impatto sulla liquidità nell'anno di transizione. La scelta volontaria vincola per un triennio prima di poter rientrare nel regime agevolato 6: non è reversibile a breve termine e richiede una valutazione prospettica, non meramente congiunturale. Il professionista avveduto prepara oggi i numeri per gennaio.