Forfettari 2026: fine sconto accertamento e nuove regole ATECO

Il regime forfettario entra nel 2026 sotto una pressione normativa senza precedenti. Il Correttivo Omnibus interviene sui termini di decadenza dell'accertamento, mentre il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) ridisegna il quadro di riferimento dei coefficienti di redditività, agganciandoli formalmente al codice ATECO in un contesto normativo codificato 1. Per commercialisti e contribuenti in flat tax, il messaggio è univoco: la stagione delle semplificazioni incondizionate è finita.
Fine dello sconto sui tempi di accertamento
Fino a ieri i forfettari che fatturavano esclusivamente in formato elettronico godevano di un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento era ridotto di un anno, portandosi a quattro anni anziché i cinque ordinari 2. Il Correttivo Omnibus, segnalato il 17 giugno 2026, modifica questa disciplina incidendo direttamente sui termini di decadenza 2. La conseguenza pratica è immediata: l'Agenzia delle Entrate dispone dell'intero quinquennio per contestare irregolarità ai forfettari, indipendentemente dall'adozione della fatturazione elettronica.
La ratio è coerente con l'evoluzione del sistema: se la e-fattura è ormai obbligatoria per tutte le partite IVA a prescindere dal volume di ricavi o compensi, il premio per l'adesione volontaria perde senso. L'Agenzia dispone già in automatico dei dati sui compensi tramite il Sistema di Interscambio 5, rendendo superfluo l'incentivo. Ma per il contribuente il risultato è un anno in più di esposizione al rischio di accertamento.
Il coefficiente di redditività nel nuovo TUIR
Il D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027, vara il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi 1. Il regime forfettario — finora disciplinato dalla legge n. 190/2014 — confluisce nella parte speciale del nuovo TUIR. L'allegato D riporta i coefficienti di redditività applicati ai compensi, diversificati per codice ATECO 1.
Non si tratta di una modifica sostanziale dei coefficienti, ma della loro cristallizzazione in un testo organico. Il codice ATECO diventa il perno formale della determinazione del reddito imponibile in un quadro meno flessibile rispetto alla precedente disciplina dispersa tra leggi di stabilità e decreti attuativi. Un ATECO scorretto non è più un mero difetto formale, ma un vizio che incide direttamente sull'imponibile calcolato in base all'allegato di legge.
La stretta sulle verifiche PA e liquidità a rischio
Dal 15 giugno 2026 scattano le verifiche telematiche preventive sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai professionisti. In base all'art. 1, comma 725, della legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall'art. 2-ter del D.L. 38/2026, i pagamenti subiscono un blocco automatico se risultano cartelle pari o superiori a 5.000 euro 4. Un professionista che deve percepire un compenso netto di 2.000 euro potrebbe vedersi dirottare l'intero importo a favore dell'Agente della riscossione 4.
Resta un'incertezza rilevante: la norma richiama esclusivamente l'art. 54 del TUIR e non l'art. 53, il che potrebbe escludere i forfettari dal perimetro delle verifiche senza soglia 3. Le associazioni professionali rientrano invece pienamente nel monitoraggio 3.
Cosa deve fare il professionista ora
I forfettari e i loro consulenti devono agire su tre fronti: verificare la corretta attribuzione del codice ATECO in vista dell'entrata in vigore del nuovo TUIR dal 2027; monitorare eventuali cartelle pendenti per evitare il blocco dei pagamenti dalla PA; ripianificare la gestione documentale sapendo che il termine di accertamento torna a cinque anni pieni. La soglia di redditi da lavoro dipendente per l'accesso al regime, innalzata a 35.000 euro dalla manovra 2026 8, amplia la platea ma rende ancora più critica la verifica ex ante dei requisiti — soprattutto alla luce della giurisprudenza che nega efficacia al solo comportamento concludente 7.