Forfettari 2026: fine riduzione termini accertamento fiscale

Dal periodo d'imposta 2026 i contribuenti in regime forfettario perdono la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento fiscale. La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha abrogato la disposizione del comma 74 della legge n. 190/2014 che garantiva questo beneficio procedurale 4. Per le partite IVA individuali e per i professionisti che le assistono, cambia in modo concreto l'orizzonte temporale di esposizione ai controlli.
Il quadro normativo prima e dopo il 2026
La legge istitutiva del regime forfettario (L. n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) prevedeva, al comma 74, una riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza dell'accertamento come misura premiale per chi rinunciava alla contabilità ordinaria 1. Si trattava di un vantaggio non trascurabile: la possibilità di considerare chiusi i conti con il Fisco con dodici mesi di anticipo rispetto alla generalità dei soggetti passivi, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 2.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 della legge n. 207/2024, il legislatore ha soppresso tale beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2026 4. Come chiarito dalla rivista dell'Agenzia delle Entrate, la modifica interessa sia i termini relativi alle imposte dirette (D.P.R. 600/1973, art. 43) sia quelli ai fini IVA (D.P.R. 633/1972, art. 57) 6. I forfettari tornano soggetti ai termini standard: quattro anni dalla presentazione della dichiarazione, cinque in caso di omessa presentazione 6. Un forfettario potrà dunque ricevere atti di accertamento per un anno in più rispetto al regime previgente 8.
Le ragioni della soppressione
La misura non è un intervento isolato. Il D.Lgs. n. 13/2024, emanato in attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023), ha avviato un processo di uniformazione dei termini di accertamento tra i diversi regimi fiscali 3. La relazione illustrativa del MEF chiarisce che l'obiettivo è concentrare i vantaggi del forfettario sugli aspetti sostanziali — aliquota piatta al 15% (o 5% per le nuove attività), esonero IVA e IRAP — eliminando le asimmetrie procedurali che non trovano più giustificazione nel sistema riformato 10. L'analisi di Altalex conferma che l'impatto riguarda esclusivamente i termini di decadenza, non quelli di prescrizione, con effetti limitati alle dichiarazioni relative al 2026 e agli anni successivi 8.
Il nuovo quadro normativo si intreccia con il concordato preventivo biennale (CPB), ora accessibile anche ai forfettari: chi avverte il peso di un'esposizione più lunga ai controlli può valutare l'adesione al CPB come strumento per ridurre l'incertezza fiscale 9.
Ricadute operative per studi e contribuenti
La prima conseguenza pratica è l'allungamento dei tempi di conservazione documentale. IPSOA segnala la necessità di estendere l'archiviazione dei giustificativi di almeno un anno rispetto alle prassi finora adottate per i clienti forfettari 7. Commercialisti e consulenti devono aggiornare i propri protocolli interni e informare tempestivamente i clienti del prolungamento del periodo di rischio accertamento 7. Fatture, ricevute e documentazione bancaria andranno conservate per un intero anno aggiuntivo rispetto alla prassi consolidata.
Sul piano strategico, il venir meno di questo beneficio riduce ulteriormente la distanza procedurale tra regime forfettario e regime ordinario 5. Per le partite IVA che operano vicino alla soglia degli 85.000 euro di ricavi, il calcolo di convenienza va ricalibrato: i vantaggi residui del forfettario sono ormai quasi esclusivamente di natura sostanziale 10. Chi presenta la dichiarazione relativa al 2026 entro la scadenza ordinaria del 2027 dovrà mettere in conto la possibilità di ricevere un avviso di accertamento fino al 31 dicembre 2031. L'adesione al concordato preventivo biennale diventa, in questo scenario, una leva da valutare con attenzione per stabilizzare il rapporto con il Fisco e contenere l'esposizione a verifiche future 9.