Forfettari 2026: controlli fiscali estesi a cinque anni

L'art. 57 del DPR 633/1972 fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione il termine ordinario di decadenza per gli accertamenti fiscali, senza eccezioni per i contribuenti in regime forfettario 3. Dal 2026, con la piena operatività della fatturazione elettronica e l'ampliamento dei controlli incrociati automatizzati, l'Agenzia delle Entrate dispone finalmente degli strumenti per rendere effettiva quella finestra quinquennale su oltre 2 milioni di partite IVA 2.
Il termine quinquennale ora ha i denti
Per anni la semplificazione contabile dei forfettari ha ridotto di fatto l'esposizione a controlli sostanziali: senza fatturazione elettronica e con flussi informativi limitati, l'Amministrazione faticava a incrociare i dati. Oggi la dichiarazione precompilata integra oltre un miliardo di informazioni trasmesse annualmente all'Anagrafe tributaria da banche, casse previdenziali e altri soggetti terzi 9, e l'Agenzia incrocia automaticamente compensi dichiarati con dati bancari e catastali 7. L'esonero dalle LIPE non comporta alcuna riduzione dei poteri di accertamento 4. In caso di dichiarazione omessa, il termine si estende addirittura al settimo anno successivo 3.
La Corte dei Conti ha segnalato che l'82% del gettito IRPEF proviene da dipendenti e pensionati, indicando nei lavoratori autonomi l'area prioritaria per la riduzione del tax gap 6. Il deficit 2025, superiore alle attese, accresce ulteriormente la pressione verso il recupero di gettito 6.
Chi è più esposto: la soglia degli 85.000 euro
Circa 81.000 forfettari operano in prossimità del tetto di ricavi di 85.000 euro 2. Il superamento determina la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo; oltre i 100.000 euro la cessazione è immediata, con obbligo di applicare l'IVA sulle operazioni dell'anno in corso 2. La verifica retroattiva del rispetto della soglia diventa il principale terreno di contestazione nell'arco quinquennale.
L'orientamento restrittivo dell'Agenzia è confermato dall'interpello n. 285/2025, che ha esteso la cosiddetta tassa etica ai forfettari, calcolando l'addizionale del 25% sulla base imponibile ridotta 5. La tendenza interpretativa è univoca: le agevolazioni del regime non vengono mai lette in senso estensivo.
Presidi operativi per il professionista
Il concordato preventivo biennale, esteso ai forfettari dal D.Lgs. n. 13/2024, consente di predeterminare il reddito imponibile per due annualità con effetto protettivo rispetto agli accertamenti ordinari 10. Non copre i controlli sui requisiti di accesso al regime, ma riduce significativamente l'area di contestazione.
Sul piano documentale, l'obbligo di conservazione si estende ad almeno dieci anni per le scritture contabili 3. Fatture elettroniche, estratti conto, contratti e documentazione di spesa devono restare accessibili per l'intera finestra di accertamento, anche se il regime non prevede deduzione analitica dei costi.
Ogni forfettario deve oggi: verificare trimestralmente il volume dei ricavi per non superare inconsapevolmente le soglie; conservare ogni documento rilevante per almeno cinque anni dalla dichiarazione (dieci sul piano civilistico); valutare con il consulente l'adesione al concordato come scudo accertativo; non sottovalutare il potere informativo della precompilata, che segnala all'Agenzia ogni disallineamento 7. La finestra quinquennale non è più un dato normativo astratto: è un rischio concreto gestibile solo con disciplina amministrativa costante.