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fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e pignoramento rapido: riscossione 2026

A cura della Redazione ProfessionistaAI11 giugno 20263 min di letturaAggiornato: 13 giugno 2026 alle ore 11:18
Fatturazione elettronica e pignoramento rapido: riscossione 2026

Con il Provvedimento n. 153611 del 22 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato il trasferimento periodico dei dati aggregati delle fatture elettroniche all'Agente della riscossione, aprendo la strada a pignoramenti presso terzi più mirati e veloci 1. La misura, attuativa dell'art. 1, comma 117, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), segna il passaggio da un uso dei dati SdI limitato al controllo fiscale a un impiego diretto nella fase esecutiva della riscossione 2.

Come funziona il nuovo flusso di dati

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agente della riscossione due indicatori calcolati sui sei mesi precedenti: la somma dei corrispettivi fatturati e il numero delle fatture emesse da ciascun debitore iscritto a ruolo (e dai coobbligati) nei confronti di uno stesso soggetto 1. In termini operativi, questo significa che l'ente di riscossione può individuare con precisione i clienti abituali del debitore e attivare il pignoramento presso terzi proprio verso quei soggetti, senza procedere alla cieca.

Il provvedimento prevede una fase transitoria «as is» con trasmissione via PEC di file protetti da password, seguita da un servizio automatizzato «to be» 3. I principi dichiarati sono proporzionalità, non eccedenza e gradualità nell'attivazione delle procedure, con titolarità autonoma del trattamento dati in capo a ciascun ente 1. La possibilità di accedere ai dati di fatturazione elettronica era già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane: ora viene estesa anche all'Agente della riscossione, in coerenza con gli obiettivi PNRR 2.

Un ecosistema di riscossione sempre più integrato

Il provvedimento non opera in isolamento. Dal 1° gennaio 2026, l'Autorità fiscale italiana può calcolare automaticamente l'IVA dovuta da chi omette la dichiarazione annuale, utilizzando i dati delle e-fatture senza bisogno di accertamento tradizionale, con sanzioni fino al 120% dell'IVA dovuta, riducibili a un terzo se pagate entro 60 giorni dalla notifica 4.

Dal 15 giugno 2026, poi, la Pubblica Amministrazione è obbligata a verificare la posizione debitoria del fornitore prima di effettuare qualsiasi pagamento: se risultano cartelle per almeno 5.000 euro, l'importo viene versato prima all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito 5. Il decreto fiscale convertito in legge (D.L. 38/2026) ha confermato questa soglia e introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati da enti territoriali ad ADER dal 2000 al 2023, con adesione entro il 31 ottobre 2026 6.

Il cerchio si chiude con le specifiche tecniche FatturaPA v1.9.1, obbligatorie dal 15 maggio 2026: ogni XML non conforme viene rifiutato dal SdI e trattato giuridicamente come mai emesso, con rischi a cascata sulla detrazione IVA dell'acquirente 3.

Cosa deve fare il professionista oggi

La convergenza tra dati SdI e procedure esecutive impone un cambio di approccio. Primo: verificare la qualità e la tempestività delle fatture emesse, perché ogni errore nel flusso elettronico può tradursi in un dato inesatto utilizzato contro il contribuente o il suo cliente. Secondo: monitorare costantemente la propria posizione debitoria presso ADER, considerato che entro un anno dalla notifica della cartella possono partire le procedure di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/1973 9. Terzo: valutare immediatamente l'adesione alla rottamazione quinquies o la richiesta di rateizzazione, che sospende le procedure esecutive in corso 9. Per chi lavora con la PA, il rischio concreto è vedersi decurtare i pagamenti senza preavviso: la verifica preventiva è ora automatica e non negoziabile 5.