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    Composizione negoziata 2026: requisiti degli esperti e Circolare 5/E

    A cura della Redazione ProfessionistaAIRevisionato da Pierlio Baratta, Commercialista

    Pubblicato il 4 min di lettura

    Composizione negoziata 2026: requisiti degli esperti e Circolare 5/E

    In sintesi

    • Nella transazione fiscale in composizione negoziata l'esperto negoziatore e il professionista indipendente attestatore sono due figure distinte.
    • La falcidia dell'IVA è ammessa se il professionista indipendente attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
    • Le riduzioni di interessi e sanzioni spettano per legge, ma il debitore deve chiederle espressamente all'Agenzia delle Entrate.
    • Per l'iscrizione all'elenco degli esperti il CNDCEC valuta la concretezza e la sostanza delle esperienze pregresse, non la veste formale dell'incarico.
    • La bozza della Parte II su sovraindebitamento ed esdebitazione è in consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026.

    La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 è il primo documento di prassi organico dell'Agenzia delle Entrate sui profili fiscali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza1. Negli stessi giorni il CNDCEC, con due Pronto Ordini, ha precisato i criteri per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti, puntando sulla concretezza delle esperienze pregresse23. Per i professionisti che operano nella crisi d'impresa è il momento di rivedere ruoli, requisiti e responsabilità. Per il quadro generale della Circolare si veda anche l'approfondimento su Codice della crisi 2026, Circolare 5/E e adeguati assetti.

    Esperto e attestatore: due figure distinte

    La novità operativa più rilevante riguarda la transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata: l'esperto negoziatore e il professionista indipendente attestatore sono figure distinte e non sovrapponibili1.

    • L'esperto deve verificare, entro due giorni lavorativi, la propria indipendenza, la disponibilità di tempo e il possesso di competenze adeguate1.
    • Il professionista indipendente deve essere iscritto sia nell'elenco dei gestori della crisi sia nel registro dei revisori legali; la sua indipendenza presuppone l'assenza di legami personali o professionali con l'impresa negli ultimi cinque anni1.

    In pratica, chi assiste l'impresa deve organizzare l'incarico prevedendo fin dall'inizio due professionisti diversi, ciascuno con la propria attestazione4.

    Transazione fiscale: fattibilità, IVA e rateizzazione

    La Circolare considera auspicabile che l'istante presenti una relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, quale elemento essenziale per la valutazione prognostica della ragionevole possibilità di adempimento4.

    Sul contenuto dell'accordo:

    • la falcidia dell'IVA è ammessa nell'accordo transattivo (art. 23, comma 2-bis CCII), a condizione che il professionista indipendente attesti la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale5;
    • è possibile combinare riduzione del debito e rateizzazione, secondo il D.M. 28 settembre 2021 aggiornato dal D.M. 23 aprile 20265.

    Sulle regole attuative del percorso è utile anche la scheda su composizione negoziata 2026, decreto attuativo e novità.

    Benefici premiali: vanno chiesti

    La riduzione degli interessi legali e delle sanzioni spetta per legge, ma il debitore deve chiederne espressamente l'applicazione: l'Agenzia potrebbe infatti non essere a conoscenza dell'avvio o della conclusione della composizione negoziata5. Conviene quindi formalizzare la richiesta all'ufficio, documentando l'avvio e l'esito del percorso, per non perdere i benefici.

    Iscrizione all'elenco degli esperti: conta la concretezza

    Con il Pronto Ordini n. 52 del 2 luglio 2026 il CNDCEC ha stabilito che il criterio guida per valutare le domande è la concretezza dell'esperienza2. Per accedere all'elenco il professionista deve dimostrare2:

    • l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni;
    • il possesso della formazione specifica;
    • almeno due precedenti esperienze nel settore della crisi d'impresa.

    L'attività di consulenza rilevante deve essere funzionale alla concreta predisposizione e presentazione di piani, accordi o proposte: non basta un incarico rimasto in fase preliminare2.

    Il CNDCEC ha esaminato anche alcuni casi specifici6:

    • non è valido l'incarico di commissario giudiziale in un procedimento che non ha portato all'ammissione della proposta concordataria;
    • è ammissibile l'attestazione di un piano liquidatorio, perché mira comunque a soddisfare i creditori in modo più vantaggioso rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Con il successivo Pronto Ordini n. 64 del 14 luglio 2026 è stato chiarito che rileva la sostanza dell'incarico svolto, non la veste formale del conferimento: un piano redatto su mandato dell'advisor legale dell'impresa è valutabile ai fini dell'iscrizione3.

    Le prossime tappe: la Parte II in consultazione

    La Circolare 5/E è la prima di quattro parti. La Parte II, dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione, è in consultazione pubblica fino al 24 luglio 20267. La scelta dell'Amministrazione di sottoporre testi suscettibili di revisione prima della versione definitiva è stata giudicata dalla dottrina una prassi condivisibile8. I contenuti della bozza sono illustrati nell'articolo sulla circolare AE su sovraindebitamento ed esdebitazione.

    Cosa fare adesso

    • Aspiranti esperti: verificare la validità delle proprie esperienze alla luce dei criteri del CNDCEC e delle Linee di indirizzo aggiornate dal decreto dirigenziale del 23 aprile 20262.
    • Consulenti già operativi: tenere separati il ruolo di esperto e quello di attestatore, che la Circolare configura come figure distinte1, e controllare i requisiti di iscrizione e indipendenza dell'attestatore.
    • Imprese in composizione negoziata: predisporre una relazione sulla fattibilità del piano4 e chiedere espressamente le riduzioni di interessi e sanzioni5.
    • Tutti gli operatori del sovraindebitamento: inviare eventuali contributi sulla Parte II entro il 24 luglio 2026, ultima finestra per incidere sulla prassi7.

    Domande frequenti

    Lo stesso professionista può essere esperto negoziatore e attestatore nella transazione fiscale?

    No. Secondo la Circolare 5/E sono due figure distinte e non sovrapponibili: l'attestatore deve essere iscritto nell'elenco dei gestori della crisi e nel registro dei revisori legali e non avere avuto legami con l'impresa negli ultimi cinque anni.

    Le riduzioni di interessi e sanzioni si applicano in automatico?

    Spettano per legge, ma il debitore deve chiederle espressamente, perché l'Agenzia potrebbe non sapere dell'avvio o della conclusione della composizione negoziata.

    Un piano redatto su incarico dell'advisor legale conta per l'iscrizione all'elenco degli esperti?

    Sì. Con il Pronto Ordini n. 64 del 14 luglio 2026 il CNDCEC ha chiarito che rileva la sostanza dell'incarico svolto, non la veste formale del conferimento.

    Fonti (8)

    1. 1.
    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.
    6. 6.
    7. 7.
    8. 8.

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