Circolare AE sovraindebitamento esdebitazione 2026: cosa cambia

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 giugno 2026 la Parte II della bozza di circolare sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione 1. Il documento, aperto alla consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, offre chiarimenti fiscali attesi da mesi dai professionisti che gestiscono crisi di debitori minori, autonomi e consumatori 5.
Un iter a tappe: dove si colloca la Parte II
La circolare si inserisce in un percorso di prassi avviato il 15 aprile 2026 con la Parte I sui nuovi istituti del Codice della crisi 2. Nei prossimi mesi seguiranno le Parti III e IV, dedicate rispettivamente ad accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, liquidazione giudiziale e istituti residuali 4. Il metodo della consultazione pubblica — con possibilità di inviare osservazioni all'indirizzo dedicato dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it — rappresenta un segnale di apertura: al termine del periodo, l'Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, salvo richiesta esplicita di riservatezza 4.
Il perimetro della bozza: quattro macro-istituti
La Parte II esamina in modo sistematico le disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e l'esdebitazione in entrambe le sue forme: quella conseguente alla liquidazione controllata e quella del sovraindebitato incapiente ex art. 283 3.
Sul piano soggettivo, il documento precisa chi può accedere alle diverse procedure — consumatori, imprenditori minori, professionisti e soggetti non fallibili — e richiama le condizioni ostative 6. In particolare, il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 1 3.
Ampio spazio è riservato al ruolo dell'Organismo di composizione della crisi (OCC), figura cardine nella gestione delle procedure, e alle tutele familiari: la procedura familiare consente a coniugi e conviventi di presentare un'unica domanda congiunta, semplificando la gestione dell'indebitamento comune e riducendo i costi procedurali 7.
Concordato minore e giurisprudenza di merito
La bozza recepisce orientamenti giurisprudenziali rilevanti. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 14 del 12 luglio 2025, ha chiarito che al debitore non imprenditore non si applica il requisito dimensionale dell'art. 77 CCII, ampliando di fatto la platea degli ammissibili al concordato minore 7. Inoltre, sebbene per tale procedura non sia espressamente prevista una valutazione di meritevolezza analoga a quella dell'art. 283, la giurisprudenza di merito non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato consapevolmente la propria situazione 7.
Cosa fare entro il 24 luglio
Per commercialisti e OCC il termine della consultazione è un appuntamento operativo. La possibilità di incidere sulla versione definitiva riguarda aspetti cruciali: trattamento dei crediti erariali nelle procedure, condizioni per l'esdebitazione dell'incapiente, limiti all'azione dell'Amministrazione finanziaria post-omologa. Chi assiste debitori in crisi dovrebbe già confrontare la bozza con i propri casi pendenti, individuando lacune o incoerenze da segnalare. Il rischio, in caso di inerzia, è ritrovarsi con una prassi consolidata che non contempla le specificità del lavoro autonomo e della piccola impresa. La finestra di dialogo è stretta: ventotto giorni per orientare una circolare che condizionerà il rapporto tra Fisco e sovraindebitati per gli anni a venire.