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Bonus assunzioni INPS 2026: scadenza 30 settembre, requisiti

A cura della Redazione ProfessionistaAI30 luglio 20264 min di letturaAggiornato: 30 luglio 2026 alle ore 18:58
Bonus assunzioni INPS 2026: scadenza 30 settembre, requisiti

Il messaggio INPS n. 2451 del 23 luglio 2026 ha fissato un termine perentorio: entro il 30 settembre 2026 devono essere presentate tutte le istanze di riconoscimento dei bonus contributivi previsti dagli articoli 22-24 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in L. n. 95/2024). Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove domande relative alle assunzioni e trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 1.

Tre esoneri al 100%: cosa prevedono

Il Decreto Coesione ha introdotto tre distinti esoneri contributivi totali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL.

Il Bonus giovani (art. 22) copre le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35, privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o al primo contratto a tempo indeterminato. Il massimale è di 500 euro mensili; nelle regioni della ZES Unica sale a 650 euro mensili. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 90/2025 e nel messaggio n. 1935/2025 1.

Il Bonus donne (art. 23) riguarda le lavoratrici prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti, o da 6 mesi se residenti nelle regioni ZES. Le indicazioni operative sono nella circolare n. 91/2025 3.

Il Bonus ZES Unica Mezzogiorno (art. 24) prevede un esonero fino a 650 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con istruzioni fornite dalla circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 8.

Termine perentorio e rischio decadenza

Il messaggio n. 2451/2026 non lascia margini interpretativi: il termine è perentorio e dal 1° ottobre 2026 non sarà più ammessa la trasmissione di nuove istanze 2. Il mancato invio della domanda entro tale data determina la perdita definitiva del diritto all'esonero contributivo 4. Chi ha effettuato assunzioni o trasformazioni agevolabili nel periodo settembre 2024 – dicembre 2025 e non ha ancora presentato istanza deve attivarsi immediatamente.

Va segnalato che è possibile recuperare gli arretrati non ancora fruiti per le mensilità già maturate: dopo il completamento del quadro operativo, i datori possono richiedere il conguaglio delle somme spettanti 5. La circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026 ha aggiornato le indicazioni per le strutture territoriali sulla gestione delle istanze in scadenza 9.

I nuovi bonus 2026 del D.L. n. 62/2026

Parallelamente alla chiusura delle vecchie istanze, il legislatore ha ridisegnato gli incentivi. Il nuovo Bonus giovani (art. 2, D.L. n. 62/2026) prevede esonero del 100% per 24 mesi, fino a 500 euro mensili nelle regioni ordinarie e 650 euro nelle regioni ZES ampliate a Marche e Umbria, per assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di under 35 mai occupati a tempo indeterminato o disoccupati da almeno 24 mesi 7.

Il Bonus ZES 2026 (art. 3) è riservato ai datori con massimo 10 dipendenti nel mese dell'assunzione, che assumano soggetti con almeno 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi: esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi 6. L'INPS ha pubblicato le circolari operative nn. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 3. Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi, ma è prevista la portabilità dello sgravio residuo al successivo datore di lavoro 3.

Azioni immediate per il professionista

Occorre una ricognizione urgente delle assunzioni e trasformazioni effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025 per individuare posizioni ancora prive di istanza. Restano poco più di sessanta giorni. Contestualmente, per le assunzioni 2026 va verificata la compatibilità con i nuovi requisiti del D.L. n. 62/2026 — in particolare il tetto dimensionale di 10 dipendenti per la ZES e l'estensione territoriale a Marche e Umbria per il bonus giovani. Non agire equivale a rinunciare a un esonero che può valere fino a 15.600 euro per lavoratore in due anni.