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    Antiriciclaggio 1° luglio 2026: nuove regole SOS professionisti

    A cura della Redazione ProfessionistaAI2 luglio 20263 min di letturaAggiornato: 4 luglio 2026 alle ore 11:08
    Antiriciclaggio 1° luglio 2026: nuove regole SOS professionisti

    Dal 1° luglio 2026 il sistema italiano di segnalazione delle operazioni sospette ha cambiato volto. Le nuove Istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria, emanate con provvedimento del 18 dicembre 2025, archiviano quindici anni di regime cautelativo e impongono a professionisti e intermediari un salto di qualità nella collaborazione attiva antiriciclaggio 1. Per commercialisti, avvocati e consulenti con partita IVA, il messaggio è netto: basta accumulare segnalazioni per precauzione, serve motivare ogni decisione.

    Fine degli automatismi e tracciabilità delle valutazioni

    Lo stop agli automatismi è la novità cardine. Chi è tenuto alla collaborazione attiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007 non può più limitarsi a inoltrare SOS in via cautelativa: ogni segnalazione deve essere corredata da una motivazione puntuale del sospetto 4. Simmetricamente, anche la decisione di non segnalare va tracciata e documentata, così da consentire verifiche ex post da parte delle autorità 3. Se un algoritmo di intelligenza artificiale rileva un'anomalia, la validazione finale resta comunque in capo al responsabile umano della compliance 5.

    Le cifre del contesto rendono evidente perché l'UIF abbia deciso di alzare l'asticella qualitativa: nel 2025 sono pervenute 162.059 segnalazioni, l'11,5% in più rispetto all'anno precedente, con una crescita trainata dalle banche telematiche e legata in larga parte a truffe informatiche 10. L'obiettivo dichiarato nel Piano strategico UIF 2026-2028 è passare dalla quantità alla qualità dell'analisi, rafforzando la collaborazione con l'AMLA europea e il rapporto con i soggetti obbligati 10.

    Portale Infostat-UIF e referente antiriciclaggio negli studi

    Tutte le SOS transitano ora esclusivamente attraverso il portale Infostat-UIF 1. Con comunicato del 1° luglio 2026, l'Unità ha chiarito che la registrazione al portale è un adempimento preliminare indispensabile: senza iscrizione, è materialmente impossibile ottemperare all'obbligo di segnalazione 6. Per le segnalazioni transfrontaliere è richiesta la compilazione in inglese, con codici specifici per riciclaggio (005) e finanziamento del terrorismo (006) 5.

    Sul versante organizzativo, la Parte Seconda delle Istruzioni UIF introduce l'obbligo di designare un referente SOS all'interno degli studi professionali e di dotarsi di assetti adeguati alla gestione del rischio 2. La norma impatta su commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e altri professionisti tenuti agli obblighi antiriciclaggio 2. Il Consiglio Nazionale Forense ha già fornito indicazioni operative con FAQ del 17 giugno 2026, confermando che anche gli organismi di mediazione rientrano nel perimetro dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 7.

    Il Registro dei Titolari Effettivi completa il quadro

    In parallelo avanza la riforma della titolarità effettiva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il 4 giugno 2026 un decreto legislativo di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE, modificando le regole di accesso al Registro e ampliando gli obblighi di comunicazione per società e trust 9. I professionisti restano soggetti obbligati all'adeguata verifica del titolare effettivo e all'accesso ai dati del Registro 8.

    Cosa fare adesso

    L'agenda operativa per gli studi professionali è immediata: registrarsi sul portale Infostat-UIF se non già fatto; designare formalmente il referente SOS; aggiornare le procedure interne per documentare sia le segnalazioni sia le valutazioni negative; verificare la conformità degli assetti organizzativi al nuovo framework. Chi non collabora con i controlli rischia la segnalazione diretta alle autorità investigative 3. Il tempo degli adempimenti difensivi è finito: ora conta la qualità del giudizio professionale.